(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 33
                         del 16 aprile 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                         Derivazioni in atto
 
  1.  Gli  utenti  di  piccole derivazioni di acque che hanno assunto
natura pubblica a norma dell'art. 1, comma 1, della legge  5  gennaio
1994,  n. 36, presentano, entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, al servizio decentrato opere pubbliche e  difesa  del
suolo  della  Regione,  di  seguito  denominato  servizio decentrato,
domanda di riconoscimento delle preesistenti utenze di acque per  usi
diversi da quelli domestici.
  2.  La  domanda  prevista  al  comma 1 e' redatta in duplice copia.
Alla domanda sono allegati i seguenti elaborati:
   a)  relazione  tecnica  particolareggiata  con  indicazione  della
quantita'  e  dell'uso  dell'acqua  derivata  e  delle  modalita'  di
prelievo e restituzione;
   b) stato  di  consistenza  dell'impianto  e  corografia  in  scala
1:25.000 con localizzazione dell'opera di presa che deve indicare:
    1) il tipo di colture praticate;
    2)  le portate di prelievo, il tipo di impianto e le modalita' di
esercizio;
    3) in caso di emungimento da falda, la stratigrafia del terreno e
le caratteristiche tecnico-costruttive del pozzo;
    4) le caratteristiche del contatore volumetrico  da  istallare  a
valle del dispositivo di sollevamento.