(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 33 del 16 aprile 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Derivazioni in atto 1. Gli utenti di piccole derivazioni di acque che hanno assunto natura pubblica a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, presentano, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, al servizio decentrato opere pubbliche e difesa del suolo della Regione, di seguito denominato servizio decentrato, domanda di riconoscimento delle preesistenti utenze di acque per usi diversi da quelli domestici. 2. La domanda prevista al comma 1 e' redatta in duplice copia. Alla domanda sono allegati i seguenti elaborati: a) relazione tecnica particolareggiata con indicazione della quantita' e dell'uso dell'acqua derivata e delle modalita' di prelievo e restituzione; b) stato di consistenza dell'impianto e corografia in scala 1:25.000 con localizzazione dell'opera di presa che deve indicare: 1) il tipo di colture praticate; 2) le portate di prelievo, il tipo di impianto e le modalita' di esercizio; 3) in caso di emungimento da falda, la stratigrafia del terreno e le caratteristiche tecnico-costruttive del pozzo; 4) le caratteristiche del contatore volumetrico da istallare a valle del dispositivo di sollevamento.